Legge Regionale Lombarda

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica


Legge Regionale 33-1977 -pdf-




flora protetta: raccolta vietata flora protetta: raccolta regolamentata protezione dell'ambiente
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TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI

(Attenzione !! ... da aggiornare !! .... art. 7 e 11 abrogati ...)

Art. 7. Divieti ed interventi di ripristino. - Nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere ed i comuni, secondo le loro competenze a norma della legge 20 marzo 1941, n. 366 (2), curano la pulizia delle rive obbligando anche coloro i quali abbiano abbandona­to rifiuti all’asportazione degli stessi ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento.

2. - Ove i privati non provvedano i comuni curano l’asportazio­ne, il trasporto e lo smaltimento a nome ed a spese degli stessi.

3.- Ugualmente è fatto divieto di immissione di idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligato a provvedere alle spese per l’asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a cura delle province.

4. - Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente deter­minato morie di pesci, accertate dai competenti uffici provin­ciali, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle province stesse.

5. - Ove i responsabili non provvedano le province curano gli interventi di cui al precedente comma a nome ed a spese degli stessi.

Art. 8. - Interventi di emergenza. - Nel caso di inquinamenti accidentali che investono ambienti lacustri o fluviali con carat­tere di eccezionalità e per i quali è necessario un intervento di emergenza, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone o promuove, con gli enti locali ed i privati eventualmente interessati, un programma di interventi di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanzia­rio e delle modalità di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumersi.

2. - La giunta regionale, in attuazione del programma dì cui al precedente comma, assegna agli enti locali i contributi in capi­tale per la sua realizzazione nel limite dello stanziamento ap­positamente iscritto nel bilancio regionale. Con lo stesso atto la giunta regionale determina tempi e modalità dell’erogazione dei contributi medesimi.

Art. 9. interventi pubblici. - La regione Lombardia interviene per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili, ovvero conseguenti ad eventi naturali.

2.In particolare saranno curati:

1)l’asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;
2) sfalcio, l’asportazione dal bacino e l’eliminazione delle macrofite delle sponde lacustri quando l’eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell’eu­trofizzazione;
3)l’asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologicì;
4)l’asportazione delle superfici lacustri e fluviali di idrocar­buri;
5)la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;
6)le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;
7)l’asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinate.

Art. 10. - Ai sensi dell’art. 45 dello statuto e fatta salva la titolarità dei rapporti con le altre regioni, gli interventi di cui al precedente articolo sono delegati alle province compe­tenti per territorio.

Art. 11. - Riparto dei fondi necessari. - Le spese sostenute dalle province per gli interventi ad esse delegate dal precedente art, 10 sono a carico della regione; le assegnazioni spettanti alle singole province sono determinate sulla scorta di specifici programmi da esse elaborati corredati da preventivi di spesa, articolati in costi direttamente imputabili agli interventi di cui al precedente art. 9 ed in costi generali indivisibili.

2.Le amministrazioni provinciali debbono comunque presen­tare, entro il 31 ottobre di ciascun anno:
a)una relazione che illustri le finalità e le caratteristiche de­gli interventi previsti nell’anno successivo, con specifico riferi­mento ai luoghi, tempi e modalità di attuazione;
b)un dettagliato preventivo delle spese da sostenersi nell’an­no successivo, articolato per singoli interventi, prevedendo le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi.

3.Una quota del 5% della spesa autorizzata per i singoli eser­cizi è riservata dalla regione alla copertura di spese eccezionali impreviste e per la parte non utilizzata nell’anno è posta in detrazione della quota relativa all’anno successivo.

4.Con delibera della giunta regionale sono ripartiti i fondi annualtnente disponibili tra le province, cui sono erogate le som­me dì competenza con decreto del presidente della giunta re­gionale.

I presidenti delle giunte provinciali curano annualmente la contabìlizzazione dei fondi impiegati,giustiflcando le spese ge­nerali ìndivisibili in modo virtuale in relazione agli atti conta­bili degli enti stessi(3).


(1) Il titolo II (artt. 2-6), della presente legge è stato abrogato dall’art. 42 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in T 3.1).
L’art. 5 risultava già modi­ficato dall’articolo unico della L.R. 22 aprile 1933, n. 31 e successivamente dall’art. 1 della L.R. 18 maggio 1983, n° 42. (Stanno in questa stessa voce).

L’art. 42 della L.R. 83/86 prima richiamata fa salvi gli impegni economici già assunti.

(2) Sta in T 6.3.

(3) L’articolo è stato così sostituito dall’art. I della L.R. 6giugno 1980. n° 71. (Sta in questa stessa voce).


TUTELA DELLA FAUNA MINORE

Art. 12 — Formica Rufa. — La distruzione, dispersione o alte­razione di nidi di formiche del gruppo «formica Rufa» o l’a­sportazione di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate.
E’ altresì vietato commerciare e vendere, salve le attività del corpo forestale per scopi di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.
Le specie protette del gruppo «formica Rufa» sono:
formica Lugubris, formica Rufa, formica Aquilonia, formica Polyetena.

Art. 13 — Raccolta per scopi didattici e scientifici. — La raccol­ta di nidi di formiche del gruppo Rufa, di uova, larve e adulti per scopi scientifici o didattici e ammessa nei modi di cui al successivo art, 20.

Art. 14 — Durante l’intero arco dell’anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.
Dall’ 1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere rana.
Dall’1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix.
Nel restante periodo dell’anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non supe­riore a due kilogramrni per persona.
La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole.
La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo sono vietati.

Art. 15 — Gamberi. — La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d’acqua dolce (Astacus Fluviatilis) sono vietati.


TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 16 - Cortica erbosa superficiale - La cortica erbosa e lo stato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi diretta­mente connessi con le pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo da cui la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati prelevati.
Sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere edificatorie, di urbanizzazione o di attività estrattive di cava debitamente autorizzate.
Nel provvedimento di concessione o di autorizzazione sarà indicato, ove necessario, il luogo di recapito della cortica erbosa e dello strato superficiale di terreno da asportare. I rela­tivi oneri sono a carico del titolare del provvedimento (4).
Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo la cor­tica erbosa e lo strato superficiale dei terreni destinati a vivai.

Art. 17 - Vegetazione erbacea ed arbustive. - La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d’acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, non può essere danneggia­ta o distrutta, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.
Sono fatti salvi altresì i normali interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d’acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la loro percorribilità, nonché gli interventi manutentivi con­nessi all’ordinato esercizio agricolo e quelli ordinati ed autoriz­zati dalle autorità competenti (5).
Sono altresì fatti salvi i normali interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d’acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna (5).
Sono ammessi gli interventi nelle pertinenze idrauliche re­golate dal R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 (6).
Sugli stessi terreni sono peraltro ammessi interventi di mo­difica della vegetazione volti alla migliore difesa ambientale, ivi compreso l’impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, prevìa autorizzazione del pre­sidente della giunta regionale o, per sua delega, dell’assessore competente, su parere dell’ispettorato ripartimentale delle fo­reste competente per territorio.
L’eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva me­diante il fuoco o l’impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corpi d’acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche (7).

Art. 18 - Flora spontanea protetta. Agli effetti della presen­te legge è considerata flora spontanea protetta l’insieme di quelle specie che hanno la loro maggior diffusione nel sottobo­sco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d’ac­qua, nei prati di pianura e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo art. 22.
Egualmente rientrano tra le specie di cui al primo comma tutte le specie di funghi e di frutti del sottobosco, quali mirtilli, lamponi, fragole, more e simili.

Art. 19 - Raccolta controllata. - La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente (8).
Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore e un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni spe­cie di fiore e quattro chilogrammi di frutti di sottobosco (8 bis).
I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l’autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.
L’autorizzazione è concessa:
- in zona di parco dal presidente del consorzio del parco;
- in zona di biotopo e di geotopo dall’autorità cui è affidato il governo di dette aree;
- nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro pagamento di un contributo di L. 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza.
La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristi­che di apposizione da deterrninarsi nel provvedimento autoriz­zativo.
Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture.

Art. 20 Raccolta a fini scientifici e didattici. - Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga agli artt. 12 e 19 purché le persone incaricate siano all’uopo abilita­te con atto scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilan­za, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indica­re nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta.
Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati ripartimentali delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela inibire o limi­tare le raccolte.
Quanto raccolto a norma del presente articolo non può es­sere soggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

Art. 21 - Divieti di danneggiamento. L’estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi, tuberi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta, sono vietati.
Il divieto, non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come nel­l’ipotesi di falciatura per fienagioni e simili.

Art. 22 - Elenchi specie di flora protetta. - La giunta regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il parere degli ispettorati ripartìmentali delle foreste, predispone, con apposito decreto, [elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco.
L’elenco oltre all’ordinaria pubblicità legale, è reso noto me­diante appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei co­muni e della provincia.
I presidenti delle province possono prevedere limiti più re­strittivi di quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto il territorio pro­vinciale o in sue parti determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione delle specie stesse.
Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di cui al secondo comma e, nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno, mediante appositi cartelli affissi a pali lungo i con­fini delle zone in cui la raccolta è interdetta.

Art. 23 Piante officinali. - Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all’elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.
La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all’art. 22 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione da parte del sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell’ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un modulo fornito dalla regione, conte­nente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta, disposte dall’ispettorato forestale.
I richiedenti, che devono essere in età lavorativa indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.
I nominativi delle persone autorizzate devono essere tra­scritti su apposito registro da istituirsi presso ogni comune.

Art. 24 Tartufi. - La procedura stabilita dal precedente art. 23 si applica anche per le autorizzazioni alla raccolta dei tartu­fi che rimane disciplinata per il resto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568.

(4) Gli attuali commi 3 e 3 bis sostituiscono l’originario comma 3 per ef­fetto dellart. 2 della L.R. 6 giugno 1980, n° 71. (Sta in questa stessa voce).
(5) Il comma è stato aggiunto dall’articolo unico della L.R. 22 maggio 1987, n° 38. (Sta in questa stessa voce).
(6) Convertito in legge dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, recante provvedi­menti per agevolatr e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali.
(7) L’articolo è stato così sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 giugno 1980, n° 71. (Sta in questa stessa voce).
(8)I1 comma è stato così sostituito dall’art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24. (Sta in questa stessa voce).
(8 bis) Il comma. già modificato dall’art. 13 della L.R. 12 agosto 1989,
IMMAGINI


pozza d'Arno


Arno


Salarno


Benedetto Avio


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lago di Campo


stambecco


Sellero


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Cedegolo


Grevo


Valsaviore


stambecco


Adamé


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Bos


Saviore dell'Adamello


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Adamello



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