estratto da: “L.R. 30 novembre 1983 n° 86”
Titolo I – PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE -
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Regimi di tutela delle aree protette. — Ai fini della conservazione,
del recupero e della valorizzazione dei beni naturali
e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi
locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi
costituzionali e statutari, la regione, anche in collaborazione con gli enti
locali e coordinandone gli interventi definisce con la presente legge il piano
generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le
aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di
tutela:
a) - parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui
all’art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991. n. 394 (legge quadro sulle
aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque
destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei
caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III
della legge 394/91 (2) e al capo II della presente legge;
b) - parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento
per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente
riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di uso culturale
e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e
pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita
economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
c) - riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla
conservazione della natura in tutte le manifestazioni che
concorrono al mantenimento dei relativi ecòsistemi:
d) - monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici
dell’ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono
essere conservati nella loro integrità:
e) - altre zone dì particolare rilevanza naturale, e ambientale da
sottoporre comunque a regime di protezione.
2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel piano
generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di
tutela.
3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale
costituisce il quadro di riferimento per gli interventi
regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di
programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree
protette ai sensi della presente legge.
(.......omissis.........)
Titolo II – REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE -
Capo I – Regime delle riserve naturali
Art. 11 — Classificazione delle riserve naturali. — Le riserve naturali sono
classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenil
categorie:
a) - riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare
integralmente e globalmente la natura e l’ambiente e nelle quali è vietata
ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività
strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai
soggetti cut e affidata la gestione delle singole riserve:
b) - riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare
scientificamente l’evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente
la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con
l’ambiente naturale:
in esse l’accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo
specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle
singole riserve;
c) - riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche — quali botanica, zoologica,
forestale biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica — nelle quali
sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette,
secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo
art. 14.
2. Nell’ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente
comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo
comma.
3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una
separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte
a tutela.
4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività
umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell’area.
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lago Pantano
stambecchi in Val Salarno 9 ottobre 2001
lago Pantano
stambecchi in Val Salarno 9 ottobre 2001
malga Lavedole
malga Lavedole
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