estratto dalla L.R.n° 86/1983


AREE PROTETTE - REGIONE LOMBARDIA


piano generale delle aree regionali protette


legge quadro Aree protette

legge regionale di protezione ambientale flora protetta: raccolta regolamentata protezione dell'ambiente
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estratto da: “L.R. 30 novembre 1983 n° 86”
Titolo I – PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE -
Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Regimi di tutela delle aree protette. — Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni na­turali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e socia­le, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regio­ne, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambienta­le; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela:

a) - parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991. n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un ele­vato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni pre­valentemente di conservazione e ripristino dei caratteri natura­li; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 (2) e al capo II della presente legge;

b) - parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo gene­rale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di uso culturale e ri­creativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agri­cole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;

c) - riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecòsistemi:

d) - monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o picco­le superfici dell’ambiente naturale di particolare pregio natura­listico e scientifico, che devono essere conservati nella loro in­tegrità:

e) - altre zone dì particolare rilevanza naturale, e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.

2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale com­preso nel piano generale delle aree protette possono essere isti­tuiti diversi regimi di tutela.

3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interven­ti regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.

(.......omissis.........)

Titolo II – REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE -
Capo I – Regime delle riserve naturali

Art. 11 — Classificazione delle riserve naturali. — Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenil categorie:

a) - riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteg­gere e conservare integralmente e globalmente la natura e l’am­biente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svol­gersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cut e affidata la gestione delle singole riserve:

b) - riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorve­gliare e orientare scientificamente l’evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attivi­tà antropiche tradizionali compatibili con l’ambiente naturale:
in esse l’accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;

c) - riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche — quali botanica, zoologica, forestale biogenetica, geologica, idrogeo­logica e paesistica — nelle quali sono consentite le attività u­mane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo art. 14.

2. Nell’ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse cate­gorie di cui al precedente primo comma.

3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antro­pico e quelle sottoposte a tutela.

4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane pur­ché compatibili o rese compatibili con le finalità dell’area.




lago Pantano


stambecchi in Val Salarno 9 ottobre 2001


lago Pantano


stambecchi in Val Salarno 9 ottobre 2001


malga Lavedole


malga Lavedole



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