Legge Quadro


- AREE PROTETTE -


Legge 6 Dicembre 1991 n° 394


legge regionale Aree protette

legge regionale di protezione ambientale flora protetta: raccolta regolamentata protezione dell'ambiente
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La "Legge quadro sulle aree protette" (6 dicembre 1991 , n° 394.)
in attuazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione, detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese

Ha le seguenti finalità:

  1. conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni pa­leontologiche, di comurntà biologiche, di biòtopi, di valori sce­nici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici.

  2. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambien­tale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropolo­gici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-­silvo-pastoiali e tradizionali.

  3. promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

  4. difesa e ricostituzione degli equilibri idrauUci e idrogeo­logici.


malga Lavedole


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